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INAMMISSIBILE IN RINVIO PREGIUDIZIALE IN TEMA DI OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE DEL RECUPERATORE DI CREDITI NELL'ALBO ART. 106 TUB.

È inammissibile il rinvio pregiudiziale, con cui il Tribunale di Brindisi ha chiesto alla S.C. di “pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza”, “in relazione all’ipotesi in cui la cessione intervenga fra due soggetti entrambi non iscritti e non qualificati, dunque né vigilati, né conformati nel proprio assetto organizzativo”.

Infatti, il rinvio pregiudiziale non può trasformarsi in un improprio meccanismo rivolto a riconsiderare o a censurare, sotto questo o quel profilo, decisioni già adottate in sede di legittimità e non può essere incentrato sul dissenso da un precedente di legittimità [segnatamente, Cass. 7243 del 18/03/2024]. Il che porta a ritenere, in conclusione, che la novità della quaestio iuris è esclusa dalla presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti, non rilevando che il giudice a quo abbia manifestato di non condividere tali pronunce.

L’istituto della nomofilachia preventiva non costituisce un mezzo rivolto a sollecitare la riconsiderazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità già chiaramente espresso

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